Statuto dell’Associazione

Projet Innocence Suisse

     I. Nome, sede e durata

Articolo 1

Il Progetto Innocenza Svizzera (di seguito « l’Associazione ») è un’associazione senza scopo di lucro regolata dai presenti statuti e, in via sussidiaria, dagli articoli 60-79 del Codice civile svizzero. È politicamente neutrale e confessionalmente indipendente.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Svizzera, nel Cantone di Ginevra.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è indeterminata.

     II. Scopo sociale

Articolo 4

L’Associazione ha lo scopo di lottare contro gli errori giudiziari in materia penale in Svizzera.

L’Associazione ha si propone a aiutare le persone innocenti che sono state condannate ingiustamente.

L’Associazione interviene esclusivamente a favore di persone condannate in via definitiva e che si dichiarano innocenti, al fine di ottenerne il proscioglimento davanti agli organi di revisione. Per raggiungere questo obiettivo, l’Associazione propone in particolare di:

  • assistere le potenziali vittime di errori giudiziari in materia penale in Svizzera, con priorità alle persone detenute, in particolare per quanto riguarda le istanze di revisione ai sensi degli articoli da 410 a 415 del Codice di procedura penale svizzero.
  • promuovere e approfondire gli studi e le ricerche scientifiche sul tema degli errori giudiziari in Svizzera e a livello internazionale, in particolare nei settori del diritto processuale e delle scienze forensi.
  • collaborare a livello nazionale e internazionale con altre associazioni, organizzazioni, università ed enti che lottano contro gli errori giudiziari, in particolare con l’European Innocence Network, con sede a Milano (Italia), e con la rete mondiale di associazioni The Innocence Network, con sede a New York (USA).
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’errore giudiziario, attraverso la pubblicazione di scritti, l’istituzione di corsi universitari e l’organizzazione di conferenze, colloqui, seminari e incontri di studio.
  • promuovere cambiamenti legislativi relativi alla questione dell’errore giudiziario.
  • sviluppare una rete di associazioni per la lotta contro gli errori giudiziari nelle regioni della Svizzera tedesca e italiana.

     III. Attuazione

Articolo 5

L’attuazione degli scopi dell’associazione avverrà in particolare attraverso la collaborazione con gli studenti universitari e gli avvocati iscritti all’albo.

Articolo 6

L’Associazione agirà a favore delle potenziali vittime di errori giudiziari, senza alcuna discriminazione.

L’Associazione è libera di decidere di assistere le potenziali vittime di errori giudiziari, senza dover motivare le proprie decisioni. L’Associazione non è in nessun caso obbligata ad accettare richieste di assistenza.

     IV. Risorse

Articolo 7

Le risorse dell’Associazione sono costituite da:

  • Donazioni e legati.
  •  
  • Sovvenzioni pubbliche e private.
  • Quote associative.
  • Qualsiasi altra risorsa autorizzata dalla legge.

Le quote associative sono stabilite dall’assemblea generale annuale.

I fondi saranno utilizzati in conformità con lo scopo dell’Associazione (cfr. art. 4 del presente statuto).

     V. Membri dell’Associazione

Articolo 8

I membri dell’Associazione possono essere suddivisi in tre categorie: 1) soci fondatori, 2) soci ordinari, 3) soci onorari.

1) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla creazione dell’associazione e che hanno preso parte all’Assemblea generale costitutiva del 16 gennaio 2019.

I soci fondatori sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto all’Assemblea generale e sono eleggibili al Comitato dell’Associazione e a qualsiasi altro incarico operativo. Per il resto, valgono le regole applicabili ai soci ordinari.

I membri fondatori dell’Associazione sono: Me Jean-Marc Carnicé, Dr. Nathalie Dongois, Me Yaël Hayat, Prof. André Kuhn, Me Guglielmo Palumbo e Prof. Joëlle Vuille.

2) Sono membri ordinari dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere la realizzazione degli scopi dell’Associazione, che hanno conoscenze specifiche, in particolare giuridiche, in relazione al tema dell’errore giudiziario e che pagano la quota associativa annuale. Essi sono eleggibili a membri del Comitato dell’Associazione e a qualsiasi altro compito operativo.

Le domande di adesione devono essere presentate al Comitato. Il Comitato è libero di rifiutare le domande di ammissione se le condizioni non sono soddisfatte o per validi motivi, in particolare se l’ammissione di un membro potrebbe essere dannosa per l’Associazione, o se esiste un conflitto di interessi con le persone che l’Associazione assiste.

3) I soci onorari dell’Associazione sono personalità del mondo culturale, giuridico, istituzionale e sociale a cui l’Associazione offre tale qualifica per essersi distinti nello sviluppo e nella promozione degli scopi perseguiti dall’Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Non possono essere eletti nel Comitato dell’Associazione o per altri compiti operativi. Hanno un voto consultivo all’Assemblea generale.

Articolo 9

La qualità di membro dell’Associazione si perde:

  • per decesso.
  • per dimissioni scritte indirizzate al Comitato almeno sei mesi prima della fine dell’anno finanziario.
  • per esclusione pronunciata dal Comitato, per “motivi gravi », con diritto di appello all’Assemblea generale. Il termine per il ricorso è di trenta giorni dalla notifica della decisione del Comitato.
  • Per mancato pagamento della quota associativa per più di un anno.

In ogni caso, la quota associativa dell’anno rimane dovuta. I soci dimissionari o espulsi non hanno diritto al patrimonio sociale.

     VI. Responsabilità

Articolo 10

Il patrimonio dell’Associazione è l’unico responsabile degli impegni assunti a suo nome. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri.

     VII. Organi

Articolo 11

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea generale.
  • Il Comitato.
  • I Revisori.

     VIII. Assemblea generale

Articolo 12

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’Associazione. È composta da tutti i membri.

L’Assemblea Generale è validamente costituita indipendentemente dal numero di membri presenti.

Si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria. Può inoltre riunirsi in sessione straordinaria ogni qualvolta sia necessario, su richiesta del Comitato o di un terzo dei membri dell’Associazione.

Il Comitato comunica ai soci la data dell’Assemblea generale con almeno venti giorni di anticipo. Il Comitato invia l’avviso di convocazione dell’assemblea, compreso l’ordine del giorno, a ciascun membro con almeno cinque giorni di anticipo.

I membri possono essere convocati con diversi mezzi di comunicazione scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 13

Le competenze dell’Assemblea generale sono le seguenti:

  • Pronunciarsi sul ricorso di un membro escluso dal Comitato.
  • Elegge i membri del Comitato e nomina il Presidente.
  • Prende atto dei rapporti e dei conti dell’esercizio finanziario e ne vota l’approvazione.
  • Approva il bilancio annuale.
  • Controlla l’attività degli organi, che può revocare per gravi motivi.
  • Nomina il/i revisore/i dei conti.
  • Stabilisce l’importo delle quote associative annuali.
  • Decide in merito a qualsiasi modifica degli statuti.
  • Decide sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 14

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Comitato.

Un membro del Comitato redige il verbale dell’Assemblea generale. Egli/ella lo firmerà insieme al Presidente.

Articolo 15

Le decisioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Ogni membro ha uguale diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le decisioni relative alla modifica degli Statuti e allo scioglimento dell’Associazione possono essere prese solo con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti all’Assemblea Generale.

Articolo 16

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, in caso di urgenza, per via circolare. Su decisione del Comitato o su richiesta di un terzo dei membri presenti, la votazione avviene a scrutinio segreto. Non sono ammesse votazioni per delega.

Tutti i soci saranno privati del diritto di voto nelle decisioni relative a una questione o a una causa dell’Associazione, quando sono coinvolti loro stessi, il loro coniuge o i loro parenti diretti.

Articolo 17

L’ordine del giorno dell’Assemblea generale annuale, nota come Assemblea generale ordinaria, comprende necessariamente:

  • L’approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale.
  • La relazione del Comitato sulle attività dell’Associazione nel periodo trascorso.
  • Le relazioni dei revisori dei conti.
  • La fissazione delle quote associative.
  • L’adozione del bilancio.
  • L’approvazione delle relazioni e dei conti.
  • Elezione dei membri del Comitato e dei revisori dei conti.
  • Proposte individuali dei soci.
  • Scambio di opinioni e/o decisioni sullo sviluppo dell’Associazione.

Articolo 18

Il Comitato è tenuto a mettere all’ordine del giorno dell’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, qualsiasi proposta di un membro presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea generale.

     IX. Il Comitato

Articolo 19

Il Comitato esegue e attua le decisioni dell’Assemblea generale. È autorizzato a compiere tutti gli atti relativi agli scopi dell’Associazione. Ha i più ampi poteri per la gestione degli affari correnti. Il Comitato decide inoltre su tutte le questioni non espressamente riservate all’Assemblea generale.

Articolo 20

Il Comitato si riunisce ogni volta che gli affari dell’Associazione lo richiedono. Il Comitato delibera validamente indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 21

Il Comitato è composto da almeno sei membri, eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di due anni.

Il Comitato si organizza liberamente.

I membri del Comitato agiscono su base volontaria e hanno diritto a un compenso per le spese effettivamente sostenute solo se le finanze dell’Associazione lo consentono. I dipendenti retribuiti dell’Associazione possono far parte del Comitato solo a titolo consultivo.

I membri del Comitato sono rieleggibili.

 

 

Articolo 22

Il Comitato ha il compito di:

  • Adottare tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo sociale dell’Associazione.
  • Convocare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie.
  • Prendere decisioni in merito all’ammissione e all’esclusione dei membri.
  • Garantire l’applicazione degli Statuti, redigere i regolamenti e amministrare il patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 23

In caso di vacanza nel corso del mandato, il Comitato può essere completato per cooptazione fino alla successiva Assemblea generale. Se la carica di Presidente diventa vacante, un membro eletto del Comitato gli succederà fino alla successiva Assemblea generale.

 

Articolo 24

Il Comitato è l’organo dell’Associazione competente a decidere se fornire o meno assistenza alle potenziali vittime di errori giudiziari in conformità con l’articolo 6 dei presenti Statuti. Il Comitato può emanare regolamenti che specificano la cerchia di persone per le quali l’Associazione intende fornire assistenza,

     X. Revisore

Articolo 25

L’Assemblea generale nomina ogni anno uno o più revisori dei conti. Può affidare questo compito a una società fiduciaria.

Il revisore verifica il conto di gestione e il bilancio annuale redatto dal Comitato e sottopone una relazione dettagliata, orale o scritta, all’Assemblea generale ordinaria annuale.

     XI. Firma e rappresentanza dell’Associazione

Articolo 26

L’Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva del Presidente e di almeno un membro del Comitato.

     XII. Disposizioni finali

Articolo 27

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio disponibile sarà interamente destinato a un’istituzione che persegua uno scopo di interesse pubblico analogo a quello dell’Associazione e che goda dell’esenzione fiscale.

In nessun caso il patrimonio potrà essere restituito ai singoli fondatori o soci, né potrà essere utilizzato a loro beneficio in tutto o in parte e in qualsiasi modo.

* * *

 I presenti statuti sono stati adottati dall’Assemblea generale costitutiva del 16 gennaio 2019 a Ginevra.

Per il Progetto Innocenza Svizzera :

Me Jean-Marc Carnicé

Dr. Nathalie Dongois

Me Yaël Hayat

Prof. André Kuhn

Me Guglielmo Palumbo

Prof. Joëlle Vuille

 Istoriato delle modifiche:

  • l’Assemblea generale ordinaria del 19 novembre 2021: gli art. 2, 4, 8, 23 sono stati modificati.

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